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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020

Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
f bis) per organizzatore, il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su aree pubbliche;
”;
b) dopo la lettera k bis), sono aggiunte le seguenti:
k ter) per modico valore, il prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non superiore ad euro 200,00 (duecento/00);
k quater) per hobbisti, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall’esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell’abbigliamento;
k quinquies) per opere dell’ingegno e artistiche, i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall’operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare;
k sexies) per creatori delle opere dell’ingegno e artistiche, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti e le opere di cui alla lettera k quinquies).
”.