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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020

Art. 16.
1. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
3 septies. Agli hobbisti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k quater), e ai creatori delle opere dell’ingegno e artistiche di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k sexies), in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 bis, commi 2 e 3, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.
”.