Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020

Art. 12.
(Inserimento dell’articolo 52 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 52 bis
(Consumo immediato di prodotti)
1. L’esercizio del consumo immediato di prodotti presso gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane del settore alimentare è consentito utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda. Il consumo immediato di prodotti è, altresì, consentito nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 è permesso l’utilizzo di piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli. Possono essere fornite alla clientela solamente stoviglie e posate a perdere di materiale biodegradabile, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa. Non è consentita la presenza di tavoli e sedie, l’attività di servizio assistito e la fornitura al pubblico di menù. E’ consentita l’esposizione di cartelloni o lavagne in cui siano indicati i prodotti offerti.
3. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessarie; il consumo immediato di prodotti deve rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 3.
4. I soggetti che effettuano l’esercizio del consumo immediato di prodotti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad esclusione delle imprese artigiane.
”.