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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM E PROCEDURE PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020

TITOLO I
DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Art. 1
(Titolari del diritto di iniziativa)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l’esercizio dell’iniziativa per la formazione delle leggi regionali spetta:
a) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
b) ad almeno dieci Comuni;
c) a uno o più Comuni che rappresentino anche complessivamente almeno 50.000 abitanti;
d) a una o più Province;
e) alla Città metropolitana.
2. In attuazione dell’articolo 66 dello Statuto , spetta altresì al Consiglio delle Autonomie locali la potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.
Art. 2
(Leggi regionali escluse dall’iniziativa)
1. In attuazione dell’articolo 10 dello Statuto , è esclusa l’iniziativa popolare nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli organi e degli uffici regionali;
b) status dei Consiglieri regionali;
c) bilancio e atti ad esso collegati, riservati all’iniziativa della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ;
d) finanze;
e) tributi;
f) vincoli paesaggistici e ambientali;
g) accordi e intese internazionali della Regione;
h) attuazione delle normative comunitarie.
Art. 3
(Modalità di presentazione)
1. L'iniziativa si esercita attraverso la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, accompagnata da una relazione che ne illustra le finalità e le singole disposizioni.
2. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte.
Art. 4
(Esame e discussione)
1. Le proposte di legge, una volta compiuti gli accertamenti e le verifiche previste dal presente Titolo, vengono iscritte all’ordine del giorno generale dei lavori del Consiglio regionale Assemblea Legislativa (d’ora in poi Assemblea Legislativa) e l'Ufficio di Presidenza Integrato di cui all’articolo 22, comma 4, dello Statuto stabilisce la data di inizio dell'esame nella competente Commissione consiliare (d’ora in poi Commissione). Si segue il procedimento ordinario di cui all’articolo 46 dello Statuto.
Art. 5
(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento dell’Assemblea Legislativa. Termini per deliberare)
1. In osservanza a quanto disposto dall’articolo 7 dello Statuto , le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell’Assemblea Legislativa; esse sono riassunte d’ufficio all'inizio della nuova Legislatura e assegnate alla competente Commissione.
2. L’Assemblea Legislativa delibera in via definitiva sulle proposte di iniziativa popolare entro un anno dalla loro presentazione.
CAPO II
INIZIATIVA DEGLI ELETTORI
Art. 6
(Redazione delle proposte. Assistenza)
1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, possono chiedere per iscritto al Presidente dell’Assemblea Legislativa di essere assistiti nella redazione dagli uffici dell’Assemblea Legislativa, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto.
2. Il Presidente decide in merito, sentito l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa (d’ora in poi Ufficio di Presidenza), entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e comunica al primo firmatario la relativa decisione.
3. Le competenti strutture della Giunta regionale, ove richieste, sono tenute a fornire ai proponenti l’assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta.
Art. 7
(Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità)
1. Una volta redatta la proposta di legge, almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, la presentano al Presidente dell’Assemblea Legislativa muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. L’Ufficio di Presidenza delibera circa l’ammissibilità della proposta entro venti giorni dalla presentazione, in base all’istruttoria svolta dai competenti uffici dell’Assemblea Legislativa.
3. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa comunica ai primi tre promotori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, l’esito del giudizio di ammissibilità della proposta di legge deliberato dall’Ufficio di Presidenza e ne dispone la pubblicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
(Adempimenti relativi alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme)
1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della proposta di legge, almeno tre promotori depositano presso l’ufficio competente dell’Assemblea Legislativa i fogli nei quali devono essere raccolte le firme, per la numerazione, datazione e vidimazione.
2. I fogli che i promotori depositano devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe.
3. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dall’ufficio di cui al comma 1, il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme; all'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge.
4. L’ufficio di cui al comma 1 restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni lavorativi dal deposito. Ulteriori fogli possono essere depositati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopraindicati.
5. Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.
Art. 9
(Raccolta delle firme)
1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime e il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'Sito esternoarticolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili. Accanto a ogni firma sono indicati, in modo leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
(Presentazione della proposta)
1. La proposta di legge, corredata delle firme raccolte nel numero prescritto, viene presentata al Presidente dell’Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall’ufficio competente, del quale viene rilasciata copia.
2. Nel verbale sono indicati, oltre alla data della presentazione, le generalità e il domicilio dei promotori che depositano la proposta, nonché il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.
Art. 11
(Decadenza della proposta)
1. La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. L'adesione può essere ritirata sino a quando la competente Commissione non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'articolo 4 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della presentazione della stessa.
3. I promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.
Art. 12
(Spese di autenticazione)
1. La Regione, su richiesta dei promotori, rimborsa le spese sostenute, debitamente documentate, di autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali.
2. A tal fine i promotori presentano domanda scritta, contestualmente alla proposta di legge, indicando il nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 13
(Verifica e computo delle firme)
1. L'ufficio competente dell’Assemblea Legislativa procede, entro dieci giorni lavorativi dal deposito della proposta, alla verifica dei fogli e delle firme presentate, nonché al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.
Art. 14
(Presenza dei promotori nella Commissione. Esame dell’Assemblea Legislativa)
1. Una volta compiute le verifiche di cui all’articolo 13, il Presidente dell’Assemblea Legislativa assegna alla competente Commissione la proposta di legge per la sollecita iscrizione all’ordine del giorno dei lavori della stessa.
2. In sede di Commissione i primi cinque promotori della proposta di legge hanno facoltà di illustrarla. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.
3. La proposta è sottoposta all'esame dell’Assemblea Legislativa nel testo depositato dai proponenti; gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente.
CAPO III
INIZIATIVA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Art. 15
(Modalità dell'iniziativa)
1. I Comuni, le Province e la Città metropolitana esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi Consigli, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della proposta di legge redatta secondo quanto disposto all’articolo 3. Le delibere dei Comuni hanno ad oggetto la proposta di legge in un identico testo.
2. Detti enti possono richiedere, con le modalità previste dall’articolo 6, l'assistenza per la redazione da parte degli uffici dell’Assemblea Legislativa indicando i rappresentanti incaricati dei contatti con gli uffici stessi.
3. La deliberazione del Consiglio comunale che approva la proposta è trasmessa al Presidente dell’Assemblea Legislativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, oppure è depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.
4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
5. Il giudizio di ammissibilità è compiuto secondo quanto previsto dall’articolo 7.
6. Per quanto attiene l’iscrizione nell’ordine del giorno generale dei lavori dell’Assemblea Legislativa e l’esame della proposta in Commissione e in Assemblea, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14.
7. Possono partecipare alla seduta della Commissione, ai fini dell'illustrazione della proposta, due Consiglieri per ciascun Comune e tre per ogni Provincia o per la Città metropolitana che l'abbia deliberata. I rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza.
CAPO IV
INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 16
(Iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali, con i limiti di cui all’articolo 2 della presente legge.
2. Per ciò che attiene le modalità di presentazione, l’assistenza degli uffici regionali, il giudizio di ammissibilità, l’esame da parte dell’Assemblea Legislativa, si osservano le norme del presente Titolo in quanto compatibili.
TITOLO II
REFERENDUM ABROGATIVO
CAPO I
TITOLARI E OGGETTO DELLA RICHIESTA REFERENDARIA
Art. 17
(Titolari dell’iniziativa referendaria)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto , il diritto di promuovere referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo di carattere generale spetta ad almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali.
Art .18
(Casi di esclusione)
1. In attuazione dell’articolo 8, comma 5, dello Statuto , non può essere depositata richiesta di referendum abrogativo nell’anno antecedente alla scadenza dell’Assemblea Legislativa e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea Legislativa stessa.
2. In attuazione dell’articolo 10 dello Statuto , i referendum non sono ammessi nelle materie di cui all’articolo 2 della presente legge oltre che sulle disposizioni statutarie.
CAPO II
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM
Art. 19
(Modalità per promuovere il referendum)
1. Almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presentano apposita richiesta scritta volta a promuovere il referendum al Presidente dell’Assemblea, che ne dà atto con verbale redatto dall’ufficio competente, del quale viene rilasciata copia.
2. Della richiesta viene data notizia nel primo Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla presentazione della richiesta.
Art. 20
(Contenuto obbligatorio della richiesta)
1. La richiesta di cui all’articolo 19 deve, a pena d’inammissibilità, contenere il quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, riferito a disposizioni omogenee e ben individuate e formulato in termini semplici e chiari.
2. La richiesta deve indicare la data, il numero e il titolo della legge regionale o dell’atto amministrativo a carattere generale di cui si propone l’abrogazione. Nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto l’abrogazione di singoli articoli, deve altresì indicare il numero dell’articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora la richiesta abbia per oggetto l’abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di parte di un atto amministrativo di carattere generale, essa deve riportare integralmente il testo di cui si propone l’abrogazione.
Art. 21
(Giudizio di ammissibilità)
1. Il giudizio di ammissibilità della richiesta è rimesso all’Ufficio di Presidenza che delibera, sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Qualora il quesito referendario riguardi leggi regionali, l’Ufficio di Presidenza verifica ai fini dell’ammissibilità che, in caso di esito positivo del referendum, non si produca il venir meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato o obbligatorio.
3. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa comunica ai primi tre promotori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, l’esito del giudizio di ammissibilità deliberato dall’Ufficio di Presidenza e ne dispone la pubblicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22
(Norme procedurali)
1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità di cui all’articolo 21, almeno tre componenti del comitato promotore presentano al competente ufficio consiliare i fogli per la raccolta delle firme.
2. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «Volete l'abrogazione...» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nella richiesta di cui all'articolo 20.
3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 12.
Art. 23
(Presentazione della richiesta di referendum e verifica delle firme)
1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, viene presentata, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente dell’Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall’ufficio competente, del quale viene rilasciata copia ai promotori.
2. Nel verbale sono indicati, oltre alla data di presentazione della richiesta, le generalità e il domicilio dei promotori che la depositano, nonché il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.
3. L'ufficio di cui al comma 1 compie le operazioni stabilite dall’articolo 13 entro il 31 ottobre successivo. In questo caso il termine non inferiore a quindici giorni per le regolarizzazioni che si rendano necessarie è ridotto a dieci giorni.
Art. 24
(Unificazione di proposte di referendum)
1. Qualora siano pendenti più richieste di referendum tra loro omogenee, l'Ufficio di Presidenza, uditi i promotori dei singoli referendum, ne dispone la concentrazione e, sulla base dell’istruttoria dei competenti uffici dell’Assemblea, apporta al testo delle richieste da concentrare le correzioni eventualmente necessarie per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.
Art. 25
(Indizione del referendum)
1. Esauriti con esito positivo gli adempimenti previsti dal presente Capo, il Presidente dell’Assemblea Legislativa comunica il quesito o i quesiti referendari ammessi al Presidente della Giunta regionale, che indice il referendum, sentita la Giunta regionale, con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 31 maggio.
2. A norma dell’articolo 8 dello Statuto , per ogni tornata elettorale referendaria non possono svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari. Nell’ipotesi che i quesiti referendari siano più di tre, o qualora nel primo semestre dell’anno siano convocate elezioni politiche, regionali o relative a referendum nazionali, si procede ad una seconda tornata referendaria; a tal fine, il Presidente della Giunta indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 agosto, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.
3. Qualora nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 novembre siano convocate elezioni politiche, regionali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata referendaria viene effettuata nell'anno successivo.
Art. 26
(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)
1. Il decreto d’indizione del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al Rappresentante dello Stato nella Regione Liguria, di cui all’Sito esternoarticolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternoL. Cost. 18 ottobre 2003, n. 3 ) e successive modificazioni e integrazioni e al Presidente della Corte d'Appello di Genova ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni liguri e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
3. Dell’indizione del referendum deve, inoltre, essere data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.
Art. 27
(Inefficacia del referendum già indetto. Referendum su nuove disposizioni legislative)
1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, l’atto amministrativo di carattere generale o le singole disposizioni sottoposte a referendum sono modificate o abrogate o annullate o revocate nel senso richiesto con il referendum, o dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Presidente dell’Assemblea Legislativa, dichiara con proprio decreto, da pubblicare senza ritardo nel Bollettino Ufficiale, che il referendum non avrà più luogo.
2. Nel caso in cui l'abrogazione o l’annullamento o la revoca, anche parziale, delle leggi, degli atti amministrativi di carattere generale o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente dell’Assemblea Legislativa, dichiara con proprio decreto, da pubblicare senza ritardo nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum si effettuano sulle nuove disposizioni.
Art. 28
(Modalità e giorno della votazione)
1. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Per gli aspetti riguardanti la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso.
5. Le operazioni di scrutinio sono svolte immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono senza interruzione.
Art. 29
(Schede per il referendum abrogativo)
1. Le schede per il referendum abrogativo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Esse, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati A e B.
2. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui all’ articolo 22, comma 2, riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
3. In caso i quesiti referendari siano più di uno, all'elettore sono consegnate per le votazioni schede di colore diverso per ciascun quesito.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.
Art. 30
(Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio regionale per il referendum. Composizione dei seggi)
1. I seggi elettorali sono composti come previsto dalla Sito esternol. 352/1970 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e Città metropolitana e presso la Corte d’Appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio regionale per il referendum, composti secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo e uno supplente di ognuno dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nell’Assemblea Legislativa e dei promotori del referendum.
4. I rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'Ufficio regionale, del segretario regionale del partito.
5. I rappresentanti dei promotori sono designati da almeno tre dei promotori medesimi; in caso di eventuali contrasti, sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.
Art. 31
(Spese per adempimenti dei Comuni e per i componenti dei seggi elettorali)
1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione; il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell’ammontare delle spese occorrenti.
3. I criteri e le modalità, nonché i provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 32
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale)
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della Provincia o della Città metropolitana, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia o Città metropolitana, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto il verbale in due esemplari dei quali uno rimane depositato presso il Tribunale e l’altro viene senza indugio inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all’Ufficio regionale.
Art. 33
(Operazioni dell’Ufficio regionale)
1. L’Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell’ultimo verbale, accerta in pubblica adunanza il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, il numero dei votanti e verifica, inoltre, la somma dei voti validamente espressi, i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall’Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno rimane depositato presso la Corte d’Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell’Assemblea Legislativa, al Presidente della Giunta regionale, al rappresentante dello Stato nella Regione Liguria.
Art. 34
(Contestazioni e reclami)
1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio regionale per il referendum, decide quest’ultimo nella pubblica adunanza di cui all’articolo 33, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 35
(Pubblicazione dell’esito del referendum)
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione totale o parziale della legge o dell’atto amministrativo a carattere generale, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all’articolo 33, dichiara l’avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l’entrata in vigore dell’abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto.
2. Il decreto di cui al comma 1 è, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Qualora il risultato sia contrario all’abrogazione, ne viene data comunicazione senza ritardo dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione. La comunicazione è, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 36
(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)
1. Nell’ipotesi che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’esito del precedente referendum.
Art. 37
(Operazioni pre-elettorali e propaganda referendaria)
1. Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano le elezioni dell’Assemblea Legislativa.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
3. In mancanza di norme regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che disciplinano la materia.
TITOLO III
REFERENDUM CONSULTIVI
CAPO I
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO
Art. 38
(Soggetti proponenti e modalità di svolgimento)
1. Qualora l’Assemblea Legislativa ritenga opportuno conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate in merito a un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare, prima di procedere alla sua approvazione, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti l’effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall’articolo 9, commi 1 e 2, dello Statuto .
2. La relativa richiesta può essere presentata al Presidente dell’Assemblea Legislativa da un terzo dei componenti dell’Assemblea o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l’esame in sede referente o da almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario.
4. Nella delibera con la quale l’Assemblea approva l’effettuazione del referendum consultivo facoltativo è indicato con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori con riferimento agli estremi del progetto di legge o di provvedimento sul quale si chiede il loro orientamento e, ove necessario, l’ambito territoriale interessato.
5. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum, con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dalla data di approvazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici centrali circoscrizionali per il referendum soltanto nelle Province e Città metropolitana i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.
7. Si intende che il parere popolare sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo sia favorevole quando abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
8. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell’Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Il Consiglio regionale delibera sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati dello stesso.
10. Per quanto non disposto dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.
Art. 39
(Leggi e provvedimenti amministrativi esclusi dal referendum consultivo facoltativo)
1. Non possono essere sottoposti al referendum consultivo facoltativo di cui al presente Capo i progetti in materia esclusa dall’iniziativa legislativa popolare ai sensi dell’articolo 2 della presente legge e le disposizioni statutarie. Queste ultime possono essere sottoposte a referendum confermativo secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo.
CAPO II
REFERENDUM CONFERMATIVO AI SENSI DELL’Sito esternoARTICOLO 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL’ARTICOLO 76 DELLO STATUTO
Art. 40
(Pubblicazione delle deliberazioni statutarie e richiesta di referendum)
1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte dell’Assemblea Legislativa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione .
2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data di approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione: "Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione .".
3. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, in calce alla deliberazione statutaria, è pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato corrispondente a un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali della Regione, individuato sulla base dell’ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l’elezione dell’Assemblea Legislativa in carica, o un quinto dei componenti l’Assemblea Legislativa possono richiedere il referendum ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, terzo comma della Costituzione , secondo le disposizioni di cui alla presente legge e con il seguente quesito: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante ……………., approvata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria in data ……………. e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero…..del……..?".
Art. 41
(Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)
1. Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge di approvazione dello Statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell’articolo 40, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum né risulti pendente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione .
Art. 42
(Impugnativa del Governo)
1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, entro dieci giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione statutaria.
2. La pubblicazione dell’avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall’articolo 40, comma 3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione assunta dalla Corte Costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attività preordinata allo svolgimento del referendum statutario è preclusa.
3. La richiesta di referendum eventualmente presentata prima della sospensione del termine conserva validità nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; al contrario, la perde qualora venga pronunciata l’illegittimità totale o parziale della deliberazione statutaria.
Art. 43
(Norme procedurali per la raccolta delle firme e il deposito della richiesta referendaria)
1. Ai fini della presentazione della richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, i promotori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci presentano al competente ufficio consiliare i fogli per la raccolta delle firme. All’inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la formulazione di cui all’articolo 40, comma 3.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta e la verifica delle firme, le spese relative alla loro autenticazione, il deposito della richiesta referendaria, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.
3. I Consiglieri regionali, in numero non inferiore a un quinto dei componenti dell’Assemblea Legislativa, che intendono proporre il referendum presentano richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall’ufficio competente, del quale viene rilasciata copia. Nella richiesta vengono indicati due delegati, scelti tra i Consiglieri promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
Art. 44
(Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)
1. L’Ufficio di Presidenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al presente Capo, delibera l’effettuazione del referendum non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria.
2. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum con proprio decreto, entro dieci giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, fissando la data in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale altra deliberazione statutaria, l’indizione può essere ritardata oltre i termini previsti, fino a un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.
3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi e viene, quindi, promulgata.
4. La deliberazione statutaria non approvata decade.
CAPO III
(NORME COMUNI)
Art. 45
(Norme applicabili ai referendum consultivi)
1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.
Art. 46
(Schede per il referendum consultivo)
1. Le schede per i referendum di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Esse, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati C e D, E e F.
Art. 47
(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)
1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell’Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale.
TITOLO IV
REFERENDUM CONSULTIVI OBBLIGATORI A NORMA DELL’Sito esternoARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLO STATUTO
Art. 48
(Oggetto del referendum consultivo obbligatorio)
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 133 della Costituzione e dell’articolo 9, comma 3, dello Statuto , sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge e le istanze concernenti l’istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
2. Il presente Titolo disciplina l’esercizio dell’iniziativa in materia di riordino territoriale e le procedure per lo svolgimento del referendum consultivo obbligatorio.
CAPO I
PROCEDIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, LE MODIFICAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Art. 49
(Presupposti)
1. L’istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposte con legge regionale.
2. L’istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali possono riguardare esclusivamente territori contigui appartenenti alla stessa Provincia o Città metropolitana e devono rispondere a esigenze di un più razionale assetto del territorio, nonché di una più funzionale ed economica organizzazione, gestione e utilizzazione dei servizi.
3. Si può procedere al mutamento della denominazione del Comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero quando vi sia modificazione della circoscrizione comunale. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.
4. In particolare, la legge regionale dispone:
a) l’istituzione di nuovi Comuni mediante:
1. fusione di due o più Comuni, eventualmente già costituiti in unione;
2. costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parti del territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti;
b) la modificazione della circoscrizione comunale, qualora al territorio di un Comune venga aggregata parte del territorio contiguo di altro Comune;
c) la fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a), numero 1, b) e c) occorre tener conto dei seguenti elementi:
a) le condizioni geomorfologiche e topografiche dei luoghi;
b) l’esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
c) l’esigenza di realizzare una più adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, avuto anche riguardo ai piani e ai programmi regionali;
d) l’esistenza di forme di collaborazione in atto, quali unioni di comuni, autorità di bacino e gestioni associate di servizi.
6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), numero 2, è necessario che:
a) il nuovo Comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e la sua costituzione non comporti che altri Comuni scendano al di sotto di tale limite;
b) il nuovo Comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all’organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
c) sussista una obiettiva separazione, in rapporto alla situazione dei luoghi, alle tradizioni locali, ai caratteri di autosufficienza delle frazioni, borgate o parti del territorio rispetto al Comune o ai Comuni di origine.
Art. 50
(Presentazione dell’iniziativa legislativa o dell’istanza)
1. Per l’istituzione di nuovi Comuni o la modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 49, comma 4, lettere a) e b) o per la modificazione delle denominazioni comunali di cui all’articolo 49, comma 3, i soggetti di cui all’articolo 1 possono presentare una proposta di legge al Presidente dell’Assemblea Legislativa. I Consigli comunali o il venti per cento degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 1 possono presentare apposita istanza al Presidente dell’Assemblea Legislativa affinché venga attivato il necessario procedimento. Nel caso di iniziativa legislativa o di istanza esercitata dagli elettori, le firme dei presentatori sono raccolte secondo le modalità previste dal Titolo I, Capo II, della presente legge.
2. L’iniziativa legislativa o l’istanza sono accompagnate da una relazione che indica la corrispondenza tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all’articolo 49. La relazione deve altresì contenere:
a) la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche;
b) le indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che ai Comuni coinvolti, nonché del loro stato economico patrimoniale.
Art. 51
(Procedimento a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)
1. Entro sette giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea Legislativa trasmette le iniziative legislative o le istanze ai Comuni interessati per la formulazione, nei successivi trenta giorni, di un parere obbligatorio da parte dei rispettivi Consigli.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni promotori delle iniziative legislative e delle istanze, nonché per le istanze presentate a norma dell’articolo 54.
3. L’Assemblea Legislativa delibera sulla proponibilità dell’iniziativa legislativa o sull’accoglibilità dell’istanza in base all’istruttoria svolta dalla Commissione competente e, in caso affermativo:
a) delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall’articolo 9 dello Statuto;
b) stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare;
c) individua, ove necessario, l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;
d) affida alla Giunta regionale, nel caso di presentazione di istanza, l’incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge. Nel caso di presentazione di iniziativa legislativa, quest’ultima, allegata dalla Commissione allo schema di deliberazione, resta giacente presso l’Assemblea Legislativa fino alla conclusione delle procedure referendarie.
4. Qualora il parere dei Consigli comunali di cui al comma 1 sia contrario, l’Assemblea Legislativa approva la deliberazione di cui al comma 3 con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza qualificata, decorso un anno, l’iniziativa legislativa o l’istanza può essere ripresentata e l’Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.
5. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l’emanazione del decreto e la data fissata per il referendum consultivo, siano indette elezioni politiche o referendum nazionali o referendum regionali abrogativi, il Presidente della Giunta ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum obbligatorio di non oltre tre mesi, oppure di modificare la data affinché il referendum consultivo obbligatorio sia contestuale alle altre consultazioni indette, previa intesa con il Ministero dell’Interno per le consultazioni nazionali. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo obbligatorio.
7. Nel caso in cui siano già indette elezioni politiche o referendum nazionali o referendum regionali abrogativi, il Presidente della Giunta che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo obbligatorio ha facoltà di disporre che questo sia contestuale alle altre consultazioni indette, previa intesa con il Ministero dell’Interno per le consultazioni nazionali, fissando la data anche in deroga ai termini di cui al comma 5, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
8. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni e modificazioni, intendendosi per tali gli elettori residenti e i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea (d’ora in poi “cittadini dell’Unione”) residenti nei Comuni stessi.
9. I cittadini dell’Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della Sito esternoDirettiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).
10. Il referendum consultivo obbligatorio per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni dei confini del territorio comunale, può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora l’Assemblea Legislativa rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) la popolazione o il territorio oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al trenta per cento della popolazione o al dieci per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
b) l’area non abbia un’incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
11. Le norme di cui al comma 10 non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
12. Per lo svolgimento del referendum si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.
13. Qualora il referendum interessi solo una parte della popolazione della Regione, sono costituiti Uffici centrali circoscrizionali solo nelle Province e Città metropolitana i cui elettori siano chiamati, in tutto o in parte, a votare.
14. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Queste ultime, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati C e D.
15. Il referendum non può essere effettuato per la determinazione, la rettifica e la contestazione di confine tra Comuni.
Art. 52
(Proclamazione dei risultati del referendum consultivo obbligatorio e loro pubblicazione)
1. Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull’istituzione dei nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il quesito sottoposto a referendum è accolto quando in ciascuno dei Comuni interessati abbia partecipato al voto almeno il 30 per cento degli aventi diritto di cui all’articolo 51, commi 8 e 9, e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia favorevole. I risultati del referendum sono indicati sia come esito complessivo sia come esiti distinti per ciascun Comune.
2. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell’Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale.
Art. 53
(Adempimenti dell’Assemblea Legislativa successivi al referendum consultivo obbligatorio)
1. L’Assemblea Legislativa delibera relativamente alla legge istitutiva di nuovo Comune o modificativa delle circoscrizioni o denominazioni comunali entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.
Art. 54
(Procedimento di fusione per incorporazione)
1. L’iter legislativo relativo alla fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, di cui all’articolo 49, comma 4, lettera c), può essere avviato solo a condizione che tutti i Consigli comunali interessati approvino, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, apposita istanza preceduta dal referendum consultivo comunale di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il referendum è indetto a seguito di iniziativa per avviare l’incorporazione presentata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali o da almeno il 20 per cento degli elettori residenti in ciascun Comune interessato all’incorporazione. In questo caso, le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest’ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. Il referendum è indetto nei successivi trenta giorni. I Comuni danno comunicazione alla Regione dell’avvio dell’iniziativa per il procedimento di fusione.
3. Il referendum è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. Viene svolto nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, nella medesima giornata in ciascun Comune e può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori dei Comuni interessati e i cittadini dell’Unione secondo quanto previsto dall’articolo 51, commi 8 e 9. Per la validità del referendum si applica quanto previsto dall’articolo 52, comma 1.
5. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli tipo delle schede di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono, inoltre, definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.
6. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Lo scrutinio avviene subito dopo il termine delle operazioni elettorali. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento del referendum gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.
7. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione e, nel caso di richiesta da parte del 20 per cento degli elettori ai sensi del comma 2, un rappresentante dei sottoscrittori individuato tra chi ha provveduto al deposito delle firme.
8. All’esito del referendum i Consigli comunali interessati all’incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l’approvazione dell’istanza di cui al comma 1. L’istanza, qualora approvata, viene presentata al Presidente dell’Assemblea Legislativa a firma congiunta di tutti i Sindaci corredata della relazione di cui all’articolo 50, comma 2. Essa deve, inoltre, attestare l’avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata del verbale di proclamazione dei risultati.
9. L’Assemblea Legislativa con propria deliberazione che dà atto della regolarità dell’istanza, in base alle verifiche effettuate dai competenti uffici, conferisce mandato alla Giunta di presentare il relativo disegno di legge entro trenta giorni e delibera sul medesimo nei successivi sessanta.
10. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione secondo quanto previsto dall’articolo 31.
11. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.
CAPO II
ALTRE NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 55
(Successione nei rapporti)
1. La regolazione dei rapporti conseguenti all’istituzione di nuovi Comuni o alla modifica delle circoscrizioni comunali è disciplinata dalla legge regionale che le dispone.
2. Sono in ogni caso rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata è trasferita, d’ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune di origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei Comuni di origine restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.
4. Con riguardo alle fusioni per incorporazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia e, in particolare, dall’articolo 1, commi 130, 131 e 133 Sito esternodella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 56
(Determinazione e rettifica dei confini)
1. Qualora un confine tra due o più Comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto, o comunque per ragioni topografiche i Comuni interessati possono proporre la determinazione o, se occorre, la rettifica dei confini mediante accordo.(1)

Comma così modificato dall'art. 24 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.

2. Qualora i Comuni non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, il provvedimento è assunto dalla Città metropolitana o dalla Provincia competente per territorio, la quale provvede d’ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri enti interessati, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora i Comuni appartengano a Province diverse.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 57
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari);
b) la legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo l’articolo 22 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017);
c) la legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali);
d) la legge regionale 29 marzo 2004, n. 6 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni));
e) la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’Sito esternoarticolo 123, comma 3, della Costituzione );
f) la legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (Integrazione dell’articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari));
g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro));
h) la legge regionale 29 novembre 2013, n. 38 (Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari)) ;
i) l’articolo 28 della regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni;
j) la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di referendum popolari regionali. Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 4 4 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari)).
Art. 58
(Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti disposizioni:
a) le fasi già completate secondo la previgente normativa conservano la loro validità;
b) le fasi non completate sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 59
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore: