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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 giugno 2020, n. 11

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 giugno 2020

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, istituisce presso la Giunta regionale il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con le modalità definite dall’articolo 4 e svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l’incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630, 644 del Codice penale, commessi nel territorio della Regione.
4. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso e, qualora deceduta in conseguenza dell’evento delittuoso, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.
Art. 2
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di natura socio sanitaria, legale, psicologica alle vittime, nonché dei diversi soggetti che realizzano interventi formativi, educativi, di mediazione e sensibilizzazione sul sostegno alle vittime e sulla diffusione della legalità;
c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del settore regionale allargato per un efficace accesso, da parte delle vittime di reato, a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della vittima di reato;
e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all’articolo 1;
f) promuove azioni affinchè sia garantita l’effettiva accessibilità sul territorio regionale a strutture per l’assistenza delle vittime, nonché la creazione di Centri antiviolenza;
g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, per assicurare ai soggetti, di cui all’articolo 1, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
h) realizza iniziative, promuovendo la partecipazione della Regione, a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
i) promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della Polizia locale, favorendo la stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell’Ordine;
j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate anche allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all’articolo 1, che ne fanno richiesta, in merito a:
a) tempi, luoghi e modi relativi alla presentazione della denuncia o querela;
b) forme di assistenza psicologica, socio sanitaria assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
c) misure di assistenza e di aiuto previste dalle normative vigenti.
3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con le Autorità di garanzia.
Art. 3
(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)
1. Il Garante, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all’istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano in Liguria, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato. La Regione promuove e stipula apposite intese con altre Amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, ivi comprese le Forze dell’Ordine, per l’eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell’organismo. (1)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 3.

Art. 4
(Requisiti, nomina e durata in carica)
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, tra coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente, con particolari competenze e esperienze professionali nel settore della tutela legale e dei diritti umani.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell’incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene entro un mese.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, il Garante rimane in carica fino alla sua scadenza.
Art. 5
1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell’articolo 1 della Sito esternolegge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i sindaci, i consiglieri e gli assessori regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
2) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
3) gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione;
4)i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le province, i comuni e le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL), ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti.
3. La carica di Garante è incompatibile con attività che possano presentare un conflitto d’interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
4. La carica di Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla Sito esternol. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
(Decadenza, sostituzione e revoca)
1. Qualora il Garante perda le condizioni prescritte per l’eleggibilità, ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
2. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
3. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.
4. Il Garante può essere revocato per gravi ragioni connesse all’esercizio delle sue funzioni con deliberazione assunta dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con la stessa maggioranza prevista per l’elezione.
Art. 7
(Relazione annuale)
1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previa audizione da parte della Commissione competente del Garante stesso.
3. La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.
Art. 8
1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.
Art. 9
(Trattamento economico)
1. Al Garante sono attribuiti un’indennità di funzione pari al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:
Anno 2020
prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali – Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2021
prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali – Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2022
prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 1 “Organi istituzionali – Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente articolo sarà abrogato dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2023 , come stabilito dall'articolo 6 della citata legge regionale.