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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 19 maggio 2020, n. 9

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 maggio 2020

Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti:
“j bis) la posa e installazione di recinzioni per la protezione dei terreni agricoli, sia di privati che dei coltivatori diretti, dai danni della fauna selvatica non costituenti aree di fondo chiuso;
j ter) la pulizia dei canali di scolo dei terreni agricoli e a lato delle strade interpoderali, sia di proprietà di privati che di coltivatori diretti qualora non ricompresi nel reticolo idrografico regionale;
j quater) la realizzazione di canali di scolo e rampe ex novo per volumi di scalo inferiori ai 20 mc;
j quinquies) ogni attività agricola che comporti movimenti di terra inferiori ai 20 mc;
j sexies) le opere provvisionali di messa in sicurezza e necessarie al transito e all’accesso delle strade pubbliche e private per frane e smottamenti. ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.