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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 19 maggio 2020, n. 9

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 maggio 2020

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1 Alla fine del comma 13 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego.”. (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2021, n. 138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

2. Il comma 7 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende agri-turistico-venatorie non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 6 bis. Acquisito il parere di cui all’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1995, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 248 , la Regione può stabilire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali. ”.
4. All’articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 1 bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la Regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione. ”;
b) al comma 2 dell’articolo 45 bis della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”.
5. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 ter. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 se la violazione dell’orario di cui alla prima fattispecie sanzionata dall’Sito esternoarticolo 31, comma 1, lettera g), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è contenuta entro un arco temporale di trenta minuti.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.