Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 9.
(Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 10/2012 )
1. L’articolo 12 bis della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 12 bis
(Segnalazione certificata di agibilità, certificato di collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia)
1. Fermo restando l’obbligo di presentazione di segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dall’
Sito esternoarticolo 24 del d.p.r. 380/2001
e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA trovano applicazione le disposizioni relative all’ultimazione dei lavori e al certificato di collaudo finale stabilite all’
Sito esternoarticolo 23 del medesimo d.p.r. 380/2001
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del
Sito esternod.p.r. 380/2001
e successive modificazioni e integrazioni e della legislazione regionale in materia di attività edilizia.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.