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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per l’utilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati))
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 30/2019 la parola: “
fabbricati
” è sostituita dalla seguente: “
immobili
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 30/2019 dopo le parole: “
piani urbanistici comunali
” sono inserite le seguenti: “
con esclusione della disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al
Capo II della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23
(Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo)
”. (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 25 del 23 giugno 2021, ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 30/2019 è sostituito dal seguente:
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come definiti all’articolo 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 1. Ai locali, alle pertinenze e agli immobili realizzati sulla base di titolo edilizio successivo all’approvazione di tale delibera o, in mancanza della stessa, successivo al 30 aprile 2020, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.