Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020
Art. 14.
(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 36/1997 )
1. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale ed è trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente conservatoria.
”. Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.