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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 8.
1. All’articolo 12 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole: “
ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati
” sono soppresse;
2) le parole: “
sostituzione edilizia e di nuova costruzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 14 della l.r. 16/2008
e successive modificazioni e integrazioni
”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all’articolo 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell’autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.
”;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 sono introdotte le seguenti modifiche:
- le parole: “
alla DIA obbligatoria
” sono sostituite dalle seguenti :”
al titolo unico
”;
- le parole: “
della DIA
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’autorizzazione
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.