Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2012 )
1. All’articolo 12 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole: “
ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati
” sono soppresse; 2) le parole: “
sostituzione edilizia e di nuova costruzione
” sono sostituite dalle seguenti: “di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni
”;b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all’articolo 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell’autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.
”;c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 sono introdotte le seguenti modifiche:
- le parole: “
alla DIA obbligatoria
” sono sostituite dalle seguenti :”al titolo unico
”; - le parole: “
della DIA
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autorizzazione
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.