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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 7.
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 11 bis
(Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione)
1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell’energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.
2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.
3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento può essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.