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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 6.
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 10/2012 )
1. L’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione)
1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.
2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonché le autocertificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze allo SUAP è effettuata, a pena di inammissibilità, mediante utilizzo:
a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformità al modello A dell’Allegato 13 del
Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze di autorizzazione;
b) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.