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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 5.
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 )
1. L’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(Procedimento unico)
1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’
Sito esternoarticolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l'interessato presenta istanza allo SUAP per la realizzazione di:
a) interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del
Sito esternod.lgs. 222/2016
;
b) interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti di cui all’articolo 12;
c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attività produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal Comune.
2. All’istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla
vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli
eventuali atti di assenso richiesti per l’intervento da realizzare.
3. Ove gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b), non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal Comune, lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilità di interruzione una sola volta del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, è adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull’istanza si intende formato il silenzio-assenso.
4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 la cui realizzazione comporti la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal Comune, a seguito della presentazione dell’istanza il responsabile dello SUAP indice nei successivi cinque giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento, assunto nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 14 bis e 14 ter
Sito esternodella l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 14 quater della l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ove gli interventi di cui al comma 1 comportino l’approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:
a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;
b) dalla documentazione prevista al fine dell’assolvimento delle procedure di VAS di cui alla
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32
(Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ne accerta la procedibilità in relazione ai contenuti di cui al medesimo comma 5, lettere a) e b), e provvede a richiedere l’assenso del Consiglio comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni. La deliberazione di assenso è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla Regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni.
7. La Regione, in qualità di Autorità competente, avvia le necessarie procedure di VAS di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all’approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP.
8. Entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il
responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.
9. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino l’approvazione di modifiche ai vigenti piani urbanistici comunali consistenti in aggiornamenti di cui all’
articolo 43, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36
(Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, verificata la procedibilità dell’istanza e acquisito l’assenso del Consiglio comunale, decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione consiliare da assumersi nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni, con contestuale approvazione dell’aggiornamento del PUC. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni, ne dà attestazione e l’aggiornamento è da intendersi approvato. A seguito dell’approvazione dell’aggiornamento il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.
10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, assunta dallo SUAP all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 14 quater della l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni. Di tale determinazione lo SUAP dà notizia mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.