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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 23.
(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo))
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 23/2018 , sono aggiunte le parole: “
ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale
”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2018 , sono aggiunte le parole: “
ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.