Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020
Art. 23.
(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo))
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 23/2018 , sono aggiunte le parole: “
ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale
”.2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2018 , sono aggiunte le parole: “
ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.