Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 22.
(Modifica all’articolo 80 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
1. Al numero 1 del comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
salvo il caso di varianti al vigente PTCP
” sono sostituite dalle seguenti: “
salvo il caso di varianti ai vigenti PTC
” e dopo le parole: “
ove le varianti
” sono inserite le seguenti: “
al PTCP
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.