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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 19.
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
1. Il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati;
”.
2. L’articolo 86 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.