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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 17.
1. All’articolo 79 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
1 bis. Fino all’approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all’articolo 34, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla Variante Bacini Padani (VBP), possono essere apportate con le modalità di cui al comma 1 ter.
”;
b) dopo il comma 1 bis, sono inseriti i seguenti:
1 ter. Le varianti di cui al comma 1 bis sono approvate dalla Città metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante degli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche o integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l’approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l’indizione della fase di pubblicità sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Città metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante è approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell’ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana.
1 quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1 bis sono approvate con la procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57, ai sensi dell’articolo 34, commi 3 e 4, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla VBP.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.