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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 16.
1. Dopo l’articolo 56 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 56 bis
(Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche)
1. Il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell’ambito delle procedure di VAS di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall’Autorità competente individuata dall’articolo 5 della medesima legge regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.