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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 febbraio 2020

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))
1. All’articolo 1 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole: “
e finalità
” sono sostituite dalle seguenti: “
, finalità e campo di applicazione
”;
b) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
c) per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori dei relativi servizi, di impianti relativi alle reti della telefonia, della teleradiocomunicazione e di impianti per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti;
”;
c) la lettera d) del comma 3 è abrogata;
d) alla lettera e) le parole: “
, autostradali e portuali
” sono sostituite dalle seguenti: “
e autostradali
”;
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il regime giuridico delle opere edilizie, in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse risultano riconducibili in base alle definizioni di legge, è stabilito dal
Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
) e dai relativi provvedimenti attuativi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2021, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. Sito esterno25 del 23 giugno 2021 , ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale del presente comma.