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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 7.
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria))
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 bis. A seguito dell’operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell’Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell’importo massimo annuo sopra fissato.”.
3. Al comma 1 ter dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ai commi 1 e 1 bis ” sono sostituite dalle seguenti: “ al comma 1 bis ”.

Note del Redattore: