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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 3.
(Misure di riduzione della pressione fiscale)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di immatricolazione di un motociclo nuovo di categoria “Euro 4” e successivi, con sostituzione di un motociclo appartenente alle categorie “Euro 0” o “Euro 1” realizzata attraverso la demolizione, è concessa l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e le due annualità successive. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.
2. Per l’anno 2020 per i ciclomotori e i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.
3. A decorrere dal 2020, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap dall’Sito esternoarticolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, dall’Sito esternoarticolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dall’Sito esternoarticolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, Sito esternodella l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall’Sito esternoarticolo 8, comma 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni e l’esenzione è rilasciata su specifica richiesta ad istanza di parte, secondo le modalità applicative già previste per il riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica a favore dei soggetti portatori di handicap.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non si applica la tassa sulle concessioni regionali limitatamente alla voce indicata al numero d’ordine 4, sub a), della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, relativa all’autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio “stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie”.
5. L’articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Note del Redattore: