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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2020

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 4
(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))
1. Nella rubrica dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nei castagneti ”, sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima delle parole: “Per i boschi cedui” sono le inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 7,”;
b) le parole: “e per i castagneti” sono soppresse;
c) alla lettera a) le parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”;
d) alla lettera b) le parole: “ 30 aprile ” sono sostituite dalle seguenti: “ 15 maggio ”;
e) alla lettera c) le parole: “ 16 ottobre al 31 marzo ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1 ottobre al 15 aprile ”;
f) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“ c bis) per i cedui di castagno e robinia, con copertura riferita a tali specie superiore al 75 per cento, indipendentemente dall’altitudine, dal 1° settembre al 30 giugno. ”;
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. I termini di chiusura dell’epoca dei tagli indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano. ”.
4. Il comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Qualora ricorrano specifiche circostanze ambientali e climatiche che determinino gravi limitazioni dei lavori nei periodi indicati ai commi 1 e 1 bis, l’Ispettorato agrario può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni anche limitatamente a determinate categorie forestali o aree geografiche, tenuto conto della presenza del riscoppio vegetativo. ”.
5. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
6. Al comma 6 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Ente delegato ”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “ Ispettorato Agrario ”.
7. Il comma 7 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. Sono consentiti in qualsiasi epoca i tagli connessi ad interventi di miglioramento colturale, quelli necessari alla realizzazione di cantieri di formazione, nonché i tagli nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell’energia elettrica e dei metanodotti, funzionali e necessari all’esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi. ”.
8. Il comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Ferma l’osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l’esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l’anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. ”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.