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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2020

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 36
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
1. L’articolo 7, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“ Articolo 7
(Istituzioni culturali di interesse regionale)
1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale.
2. Ai fini della partecipazione al bando, l’attività culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all’articolo 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale.
3. La graduatoria, ad esito dell’istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l’intero triennio della sua validità, secondo la disponibilità del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi.
4. Il bando è attivato esclusivamente ove sia presente disponibilità di bilancio per il primo dei tre anni di validità. In caso contrario, l’avvio del bando per il triennio è rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilità.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ”.
2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 7 bis
(Istituti storici della Resistenza)
1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all’attività istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attività svolte nell’ultimo anno, nonché dal programma delle attività previste per l’anno di riferimento e può sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali è definita la quota da destinare alla sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.