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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2020

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019))
1. All’articolo 19 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli altri enti gestori delle aree protette della Liguria”;
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “alla copertura” sono sostituite dalle seguenti: “all’anticipazione”;
c) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:
“b) enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni ”;
d) la lettera c) del comma 3, è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.