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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30

DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 5.
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio della Regione Liguria i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2020 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa un rapporto contenente:
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, compresi i dati di cui al comma 1;
b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.