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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30

DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 4.
(Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria)
1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il Comune abbia assunto l’eventuale deliberazione per l’individuazione di ambiti esclusi dall’applicazione delle norme della legge medesima.
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come definiti all’articolo 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 1. Ai locali, alle pertinenze e agli immobili realizzati sulla base di titolo edilizio successivo all’approvazione di tale delibera o, in mancanza della stessa, successivo al 30 aprile 2020, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori. (3)

Comma così sostituito dall'art. 24 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1.