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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30

DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 3.
(Deroghe)
1. Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali con esclusione della disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al Capo II della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo), nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni. Resta comunque ferma e non derogabile la disciplina dell’Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi “PU” (parchi urbani) e “ANI-CE” (aree non insediate - conservazione).(2)

Comma così modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1.

2. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione al Comune della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), della SCIA o del permesso di costruire per la loro esecuzione. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri. Qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l’altezza media.
3. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nei termini indicati al comma 2 e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione e dell’altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.
4. Per i seminterrati esistenti, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità per unità abitative autonome, è necessario rilevare che la concentrazione di gas Radon non sia superiore ai 300 Bq/m³. Qualora si rilevasse che la concentrazione di gas Radon sia superiore ai 300 Bq/m³ è obbligatorio effettuare degli interventi di bonifica finalizzati alla sua diminuzione.