Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 29

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1983, N. 29 (COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE – DELEGHE E NORME URBANISTICHE PARTICOLARI)

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 6.
(Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 29/1983 )
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"
Articolo 8 bis
(Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli enti delegati)
1. Gli enti delegati devono garantire l'adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).
”.