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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 29

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1983, N. 29 (COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE – DELEGHE E NORME URBANISTICHE PARTICOLARI)

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 5.
1. All’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri comuni.
”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I provvedimenti emanati dagli enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi.
”;
c) al comma 3, le parole: “
e le Province delegate sono tenute
” sono sostituite dalle seguenti: “
e gli enti delegati sono tenuti
”;
d) al comma 4, dopo la parola: “
delegate
” sono inserite le seguenti: “
ai sensi dei commi 1 e 1 bis
” e dopo la parola: “
finanziate
” è inserita la seguente: “
esclusivamente
”.