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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 29

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1983, N. 29 (COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE – DELEGHE E NORME URBANISTICHE PARTICOLARI)

Bollettino Ufficiale n. 19 del 31 dicembre 2019

Art. 3.
1. All’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"
1. L’autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, in conformità alle disposizioni
Sito esternodel d.p.r. 380/2001
e successive modificazioni e integrazioni.
";
b) al comma 1 bis, le parole: “
della Provincia o della Città metropolitana
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Ente delegato
” e le parole: “
al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana
” sono sostituite dalle seguenti: “
al Presidente o al Sindaco dell’Ente delegato
”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 5, le parole: “
Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica
" e "
su richiesta dell'interessato
" sono soppresse.