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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 21

MISURE REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015 e in coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) 2014-2020, promuove procedure di semplificazione al fine di consentire la realizzazione di interventi che migliorino l’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata, a partire dalle singole unità abitative. A tal fine la Regione adotta misure per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera del parco immobiliare del proprio territorio, nonché misure per l’aumento degli edifici a basso consumo energetico dotati di ambienti più salubri e confortevoli, a vantaggio della salute e del benessere degli occupanti e dell’intera comunità.
Art. 2
(Semplificazione delle procedure in materia di interventi di efficientamento energetico)
1. Negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale o a essa assimilabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, agibili e abitabili al momento dell’intervento qualora, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, l’intervento di efficientamento energetico produca un miglioramento pari ad almeno due classi nella scala delle classificazioni energetiche degli edifici, secondo la normativa di riferimento di livello nazionale e regionale, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico, sono ammessi, alternativamente o contestualmente:
a) una riduzione fino al 10 per cento dell’altezza minima interna e una riduzione fino al 5 per cento della superficie minima abitabile;
b) per gli edifici, nel loro complesso o per singole parti, un aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché degli elementi di chiusura superiori e inferiori nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati, senza che ciò costituisca aumento del volume della costruzione.
2. Il miglioramento energetico di cui al comma 1 deve essere certificato attraverso la presentazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), rilasciati da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi di efficientamento energetico, dal confronto dei quali risulti il miglioramento di almeno due classi energetiche per l’unità abitativa oggetto di intervento.
3. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall’APE dell’unità abitativa, emesso secondo le normative di riferimento al momento dell’intervento, unitamente a un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti degli interventi previsti sull’involucro e/o sugli impianti per l’immobile oggetto di intervento in relazione al suo miglioramento dal punto di vista della classificazione energetica.
4. A fine lavori deve essere consegnato agli uffici comunali competenti un APE post intervento che certifichi l’avvenuto miglioramento energetico dell’unità abitativa di almeno due classi, secondo quanto previsto al comma 1 articolo, nel rispetto della normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
5. La riduzione dell’altezza interna di cui al comma 1 è consentita sino a un’altezza non inferiore a 2.40 metri o all’altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante o una sua parte non sia orizzontale.
Art. 3
(Azioni regionali)
1. La Regione, di concerto con gli ordini e collegi professionali e le categorie del settore edile, promuove l’attivazione di percorsi formativi dedicati alla riqualificazione energetica, al risanamento e alla ristrutturazione degli immobili per la riduzione delle emissioni inquinanti e adotta azioni finalizzate a sensibilizzare e informare i cittadini e le categorie economiche interessate sui problemi delle emissioni inquinanti generate dagli edifici e sugli accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle.
2. La Regione, attraverso Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.) e con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, può predisporre l’adozione di Linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, a supporto dell’applicazione della presente legge e anche al fine di promuovere le migliori prassi per quanto riguarda la trasformazione di edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico.
3. La Regione definisce, altresì, all’interno del prezziario regionale dei lavori pubblici una sezione per gli interventi di edilizia sostenibile, con riferimento ai materiali innovativi e ai materiali locali rinnovabili.
Art. 4
(Monitoraggio e clausola valutativa)
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano a IRE S.p.A. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico sulle unità immobiliari eseguiti con le modalità di cui all’articolo 2.
2. La Regione, tramite IRE S.p.A., valuta l’attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e realizzazione di edifici a basso consumo energetico.
3. A tal fine la Regione, tramite IRE S.p.A., trasmette al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, a partire dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto che documenta gli effetti ottenuti dalla presente legge e descrive rispettivamente:
a) il numero degli interventi realizzati in attuazione della presente legge e la loro distribuzione territoriale;
b) le caratteristiche edilizie e funzionali degli immobili interessati;
c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE e le stime del risparmio energetico conseguito.
4. IRE S.p.A. rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa rende pubblici i documenti che includono le valutazioni svolte.
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.