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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 21

MISURE REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019

Art. 2
(Semplificazione delle procedure in materia di interventi di efficientamento energetico)
1. Negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale o a essa assimilabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, agibili e abitabili al momento dell’intervento qualora, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, l’intervento di efficientamento energetico produca un miglioramento pari ad almeno due classi nella scala delle classificazioni energetiche degli edifici, secondo la normativa di riferimento di livello nazionale e regionale, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico, sono ammessi, alternativamente o contestualmente:
a) una riduzione fino al 10 per cento dell’altezza minima interna e una riduzione fino al 5 per cento della superficie minima abitabile;
b) per gli edifici, nel loro complesso o per singole parti, un aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché degli elementi di chiusura superiori e inferiori nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati, senza che ciò costituisca aumento del volume della costruzione.
2. Il miglioramento energetico di cui al comma 1 deve essere certificato attraverso la presentazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), rilasciati da professionisti abilitati prima e dopo gli interventi di efficientamento energetico, dal confronto dei quali risulti il miglioramento di almeno due classi energetiche per l’unità abitativa oggetto di intervento.
3. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall’APE dell’unità abitativa, emesso secondo le normative di riferimento al momento dell’intervento, unitamente a un documento di valutazione progettuale che descriva le condizioni igienico-sanitarie preesistenti e attesti gli effetti degli interventi previsti sull’involucro e/o sugli impianti per l’immobile oggetto di intervento in relazione al suo miglioramento dal punto di vista della classificazione energetica.
4. A fine lavori deve essere consegnato agli uffici comunali competenti un APE post intervento che certifichi l’avvenuto miglioramento energetico dell’unità abitativa di almeno due classi, secondo quanto previsto al comma 1 articolo, nel rispetto della normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
5. La riduzione dell’altezza interna di cui al comma 1 è consentita sino a un’altezza non inferiore a 2.40 metri o all’altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante o una sua parte non sia orizzontale.