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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 19

INTERVENTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019

Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. La lettera c) comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“ c) nell’ambito della gestione dell’ATO, anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, interamente partecipate dagli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “enti di governo” sono inserite le seguenti: “, anche attraverso Agenzie Locali di Mobilità,”.
3. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “agli enti locali” sono inserite le seguenti: “, alle Agenzie Locali di Mobilità”.
4. Dall’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera c) dell’articolo 7 della l.r. 33/2013 , come sostituita dal presente articolo, non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.