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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 19

INTERVENTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2019

Art. 3
(Ciclovia turistica della riviera ligure)
1. La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovia tirrenica, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e previa sottoscrizione dell’apposita intesa, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l’erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro.
2 bis. La Regione, per il triennio 2021-2023, può concedere agli enti locali interessati territorialmente ovvero alla Società a controllo pubblico di cui ai commi 1 e 2, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ciclovia turistica della riviera ligure di ponente. (1)

Comma aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

2 ter. La Giunta regionale concede i contributi di cui al comma 2 bis a seguito dell’approvazione di un piano di interventi triennale, redatto anche per stralci, predisposto dal soggetto gestore, dell’importo complessivo massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023. (2)

Comma aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

2 quater. Le infrastrutture relative alla ciclovia turistica della riviera ligure di ponente che beneficiano del contributo regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono vincolate all’uso pubblico. Il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi. L’alienazione o la diversa destinazione dei beni per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione, qualora il cespite oggetto di contributo venga alienato ad un soggetto che non abbia i requisiti di eligibilità previsti per la concessione del contributo stesso, sono stabilite le modalità di retrocessione a Regione: (3)

Comma aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

a) delle quote di ammortamento residue;
b) delle eventuali plusvalenze patrimoniali debitamente accantonate in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato.
2 quinquies. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023. (4)

Comma aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.