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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 maggio 2019, n. 12

NORME ATTUATIVE DELL’INTESA SANCITA IN DATA 3 APRILE 2019 IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (REP. N. 56/CSR) E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL Sito esternoDECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 IN ESECUZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 01 DEL 17 APRILE 2019

Bollettino Ufficiale n. 7 del 5 giugno 2019

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 1, commi 965, 966 e 967, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all’Intesa sancita, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Sito esternoL. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ) e successive modificazioni e integrazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l’assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La presente legge, inoltre, reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 recependo le indicazioni di cui al Documento di Indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome n. 01 del 17 aprile 2019.
Art. 2.
(Rideterminazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all’Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, così come previsto nella nota metodologica costituente parte integrante dell’Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.
4. L’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, approvata dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio e l’assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell’Intesa, le aliquote base della Tabella A allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, sia più favorevole per l'avente diritto rispetto all’assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione la Tabella A allegata alla presente legge di cui al medesimo comma 4. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
8. L’assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3.
(Montante contributivo)
1. Fermi restando, quale parte integrante della presente legge, i contenuti dispositivi di cui all’Intesa, per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto nella ivi allegata nota metodologica, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1, recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari, e alle percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle leggi regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell’ottenimento del vitalizio diretto, indiretto o di reversibilità. Sono conteggiati nel montante contributivo i contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi.
2. In ogni caso, per la rideterminazione degli assegni vitalizi, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) dell’Intesa, e al fine di garantire la prevista disciplina di clausole di salvaguardia volta a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni, si osservano i limiti di riduzione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 4.
(Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni indiretti o di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
(Indennità differita e trattenute sull'indennità di carica)
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , a decorrere dall’undicesima legislatura, ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale eletti o nominati nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un’indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge.
2. Al fine di corrispondere l’indennità differita di cui al comma 1, sull’indennità di carica al lordo, è operata una trattenuta nella misura stabilita dall’articolo 8, comma 4.
3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere, il Presidente della Giunta regionale e il componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell’indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. L’indennità differita disciplinata dalla presente legge ha la stessa natura giuridica dell’istituto di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) e all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ) e successive modificazioni e integrazioni.(3)

Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 29.

Art. 6.
(Diritto all’indennità differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi)
1. I Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale di cui all’articolo 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all’indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l’età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. I Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro Consigliere o componente di Giunta, possono versare, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di sessanta mensilità, equivalente al numero delle mensilità di un’intera legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale la cui elezione o nomina è stata annullata.
5. Per i contributi versati dai Consiglieri regionali, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione è possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all’indennità differita.
6. Qualora i Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale, rieletti o rinominati in successive legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare tali contributi alla Regione al fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell’importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Art. 7.
(Sistema contributivo)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell’allegato 2 della Sito esternolegge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all’età del Consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.
Art. 8.
(Montante contributivo individuale)
1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori dipendenti, il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 4 aumentata di 2,75 volte a carico del bilancio regionale come per i lavoratori dipendenti. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l’indennità di carica lorda nella misura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L’importo dell’indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del Consigliere, del Presidente della Giunta e dei componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale è calcolata nella misura dell’8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. Tale quota, trattenuta sulla retribuzione netta ai fini dell’Sito esternoarticolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, è versata sul bilancio della Regione.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
Art. 9.
(Decorrenza dell’indennità differita)
1. L’indennità differita del Consigliere regionale, del Presidente della Giunta e del componente della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale di cui all’articolo 5 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere o il Presidente della Giunta o il componente della Giunta regionale non facente parte del Consiglio regionale cessato dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere, il Presidente della Giunta e il componente della Giunta regionale non facente parte del Consiglio regionale, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, l’indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all’indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
Art. 10.
(Indennità differita di reversibilità)
1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale, del Presidente della Giunta e del componente della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale, che abbia già maturato il diritto all'indennità differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di prescrizione del diritto, entro dodici mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:
a) del coniuge, finché nello stato vedovile;
b) della parte dell’unione civile di cui alla Sito esternolegge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), finché non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purché non sia stata manifestata la volontà di scioglimento;
c) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto.
2. Il diritto all'indennità differita si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del Consigliere, del Presidente della Giunta o del componente della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale.
3. Le condizioni per la concessione dell'indennità differita di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere, del Presidente della Giunta o del componente della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.
4. Qualora uno dei beneficiari dell'indennità differita entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del Consiglio regionale o di altro Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.
Art. 11.
(Misura dell'indennità differita)
1. L'ammontare dell'indennità differita indiretta o di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale l'indennità differita o liquidata, o che sarebbe spettata al Consigliere, al Presidente della Giunta e al componente della Giunta regionale non facente parte del Consiglio regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
c) al figlio superstite avente diritto all'indennità differita: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'indennità differita è aumentata del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartita tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50 per cento.
Art. 12.
(Condizioni per l'indennità differita)
1. Qualora il decesso dei Consiglieri regionali, del Presidente della Giunta e dei componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di indennità differita compete ai beneficiari anche se il deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'indennità differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l’indennità differita è commisurata ai contributi effettivamente versati.
Art. 13.
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'indennità differita)
1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'indennità differita di reversibilità si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 14.
(Sospensione e suoi effetti)
1. Qualora i Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e i componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale già cessati dal mandato rientrino a far parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale, il pagamento dell'indennità differita di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare o di Giunta. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. Il pagamento dell'indennità differita resta, altresì, sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.
3. I periodi di sospensione dell’erogazione dell’indennità di carica non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell’indennità differita.
4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si è ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell’età richiesta, per determinare l’indennità differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, cioè se si è già maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si è raggiunta l’età richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento già determinato in precedenza, anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.
Art. 15.
(Esclusione dell’indennità a carattere differito ed incumulabilità con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione)
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , l’indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l’interdizione dai pubblici uffici. L’esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell’interdizione.
2. L’esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 1991, n. 203 , con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l’indennità differita, il titolare è tenuto ad autocertificare al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L’autocertificazione ha carattere permanente sino all’eventuale certificazione successiva e contraria. Il titolare è tenuto a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato certificato con l’autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell'Ufficio di Presidenza, la competente struttura del Consiglio regionale può procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. L'indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 60 per cento dell'indennità di carica lorda prevista per i Consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’indennità differita mensile, dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, entro il mese successivo al verificarsi dell'evento, l'eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma.
Art. 16.
(Indennità di fine mandato)
1. Con riferimento all’indennità di fine mandato restano ferme le disposizioni di cui al Capo II della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni. Il termine previsto dall’articolo 13, comma 3, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è riferito all’ultimo versamento nel bilancio della Regione dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 17.
(Rinunciabilità)
1. Il Consigliere regionale, il Presidente della Giunta regionale o il componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale, eletto o nominato nell’undicesima legislatura e successive, può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste dall’articolo 8, comma 4.(1)

Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 29.

1 bis . La dichiarazione di cui al comma 1 è resa entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa o, nelle ipotesi di sostituzione, dalla data in cui è disposta la surroga, la supplenza o la sostituzione. In tali casi, i contributi eventualmente trattenuti al Consigliere sono restituiti senza interessi e rivalutazioni. La presente disposizione si applica anche al Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale o al componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale, eletto o nominato nell’undicesima legislatura.(2)

Comma inserito dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 29.

2. In caso di rinuncia all’indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità.
Art. 18.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.
Art. 19.
(Monitoraggio della spesa)
1. Il Collegio interno dei Revisori dei conti di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni provvede tempo per tempo a monitorare l’andamento del rapporto tra le nuove indennità differite attribuite e la prevedibile riduzione della spesa per assegni e indennità in essere che assicura l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
2. Il Collegio interno dei Revisori dei conti segnala tempestivamente all’Ufficio di Presidenza, ai fini delle determinazioni di cui al Capo III della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l’eventuale palesarsi di un prevedibile tendenziale futuro scostamento dell’andamento reale della spesa da tale previsione.
Art. 20.
(Destinazione di una quota della minore spesa)
1. Una quota della minore spesa generata dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 definita in misura corrispondente alle somme che si sarebbero ottenute dalla riduzione dei costi della politica riguardanti l’assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2018 e successive modificazioni e integrazioni, attestata al termine di ciascun esercizio dall’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, confluisce in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio regionale, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dal Consiglio regionale mediante apposita risoluzione, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
2. In occasione della comunicazione di cui all’articolo 9 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa certifica e comunica al Presidente della Giunta regionale la minore spesa, come attestata dall’Ufficio di Presidenza, derivante dall’applicazione del comma 1, distinguendola dal fabbisogno individuato per il funzionamento complessivo dell’Assemblea.
3. In ciascun esercizio dal 2020 al 2022, in sede di esame del bilancio preventivo del Consiglio regionale, la I Commissione consiliare esercita, mediante la formulazione della risoluzione di cui al comma 1, una specifica funzione di indirizzo sulle priorità e sul riparto delle risorse derivanti dall’applicazione del presente articolo. La risoluzione è trasmessa alla V Commissione consiliare che, in occasione dell’esame del rendiconto generale della Regione Liguria, riferito al bilancio di cui al precedente capoverso, svolge una funzione di monitoraggio e controllo dell’effettivo adempimento degli indirizzi impartiti alla Giunta regionale. A tal fine, quest’ultima fornisce alla V Commissione ogni utile elemento.
Art. 21.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Dal termine per l'attribuzione dell'assegno di fine mandato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque entro quarantotto mesi dal medesimo termine, i Consiglieri regionali o i componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale eletti o nominati nella decima legislatura che abbiano espletato il mandato consiliare per un periodo non inferiore a quello intercorrente tra l’approvazione della presente legge e il termine della stessa legislatura, possono avanzare, con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l’indennità differita di cui alla presente legge. In caso di rielezione o nuova nomina nell’undicesima legislatura il suddetto termine di quarantotto mesi decorre dall’inizio della stessa undicesima legislatura. In ogni caso, la rivalutazione del montante prevista all’articolo 8, comma 5, avviene dalla data dell’ultimo versamento. (4)

Comma così modificato dall'art. 62 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’importo da versare per ottenere l’indennità differita è pari all’8,80 per cento dell’indennità di carica lorda, nella misura, di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, determinata al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato, moltiplicato per un numero equivalente al numero massimo delle mensilità di un’intera legislatura, individuato in sessanta mensilità. Tale importo può essere corrisposto in un’unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi a far data dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il Consigliere o il componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale non matura il diritto all’indennità differita. Nel caso in cui, completati i versamenti, il Consigliere o il componente della Giunta non facente parte del Consiglio regionale non abbia i requisiti anagrafici per conseguire il diritto all’indennità, si procede alla rivalutazione del montante contributivo versato a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento dei necessari requisiti di età.
4. Per i Consiglieri regionali o i componenti della Giunta regionale in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto il mandato in precedenti legislature, per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l’età richiesta per il conseguimento del diritto all’indennità differita è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
5. Per i Consiglieri regionali in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge che abbiano svolto il mandato consiliare anche in legislature precedenti, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni e per i quali è stato realizzato il ricalcolo ai sensi della legge regionale attuativa dell’Intesa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 48/2012 e successive modificazioni e integrazioni, gli anni di mandato svolti nella decima legislatura sono considerati temporalmente utili ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta regionale non facenti parte del Consiglio regionale divenuti inabili al lavoro o deceduti per cause naturali nel corso della decima e dell’undicesima legislatura si applicano le disposizioni vigenti, al momento dell’approvazione della presente legge, per i Consiglieri della nona legislatura di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ferma restando, fatto salvo l'articolo 37, l’abrogazione, a decorrere dalla decima legislatura, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 35/2011 , del Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, ai Consiglieri regionali e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella nona legislatura o cessati dal mandato entro la nona legislatura, si applicano, ai fini della determinazione dell’assegno vitalizio indiretto e di reversibilità, le disposizioni di cui alla presente legge.
8. Ai fini dell’applicazione delle clausole di salvaguardia, nella rideterminazione dell’assegno vitalizio si considerano i valori che sarebbero stati calcolati tenendo conto della disciplina di cui all’articolo l, comma 2, della l.r. 35/2011 .
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione degli assegni vitalizi, fissata al 1° dicembre 2019 per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- la legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 (Interventi per la riduzione dei costi della politica riguardanti l’assegno mensile vitalizio dei Consiglieri regionali);
- l’articolo 32 bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019).
Art. 23.
(Decorrenza di effetti)
1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

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