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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 7
1. L’articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Comunità del parco)
1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell’area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell’area protetta, nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell’area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari a un decimo.
2. Fanno parte, altresì, della Comunità, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
professionali agricole e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall’Università di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.
3. La composizione della Comunità del parco, secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell’Ente.
4. La Comunità concorre all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all’articolo 22.
5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:
a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente;
b) sul piano dell’area protetta;
c) sul regolamento dell’area protetta;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
e) su altre questioni previste dallo Statuto;
f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dell’area protetta.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.