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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 4
(Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 12/1995 )
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 5 bis
(Istituzione dei Parchi interregionali)
1. Al fine dell’istituzione delle aree protette interregionali previste all’articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria iniziativa o a seguito di formale richiesta delle regioni confinanti, predispone un documento di indirizzi concordato con le regioni interessate da sottoporre alla Conferenza di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Giunta regionale stipula l’intesa con le regioni interessate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 22, comma 4, della l. 394/1991
e successive modificazioni e integrazioni. L’intesa, secondo criteri unitari per l’intera area protetta, stabilisce i confini, la classificazione, la finalità, le forme di gestione, le norme di tutela e di uso, le norme di salvaguardia, i tempi per l’adozione del Piano di tale area protetta.
3. All’istituzione delle aree protette interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese conseguite con le regioni interessate.
4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, in via di sperimentazione, su richiesta degli enti parco interessati, può attivare forme di cooperazione tra enti parco appartenenti a diverse regioni, disciplinandone anche le modalità organizzative.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.