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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 28
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2009 )
1. L’articolo 9 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 9
(Valutazione di incidenza di competenza regionale)
1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla
Sito esternoParte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006
e successive modificazioni e integrazioni di competenza regionale;
b) progetti e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla
Sito esternoParte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006
e successive modificazioni e integrazioni;
c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all’applicazione dell’articolo 5, commi 9 e 10,
Sito esternodel d.p.r. 357/1997
;
d) piani, progetti e interventi regionali;
e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;
f) piani, progetti e interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso Ente gestore;
g) piani, progetti e interventi, qualora vi sia identità fra Ente proponente ed Ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.