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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 26
(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))
1. L’articolo 5 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 5
(Piani di gestione)
1. Il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo Ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997
.
2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
3. Il Piano di gestione integra le misure di conservazione previste all’articolo 4 per gli aspetti di maggior dettaglio e in conformità ad esse.
4. Il Piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell’approvazione, all’esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.
5. Il Piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'Ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'Ente gestore osservazioni scritte.
6. Nei successivi trenta giorni l'Ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni e approva definitivamente il Piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.
7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell’Ente gestore sulle osservazioni, l’assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del Piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.
8. I piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
9. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L’aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'articolo 13.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.