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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 23
(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 12/1995 )
1. L’articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 33
(Sanzioni)
1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b), n);
b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);
c) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei limiti e dei divieti posti dal Piano del parco, nonché per la realizzazione di interventi o l’esecuzione di attività in assenza o in difformità del prescritto nulla osta;
d) da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni dei regolamenti di cui all’articolo 25 non ricomprese fra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b), c).
2. Qualora venga esercitata un’attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nulla osta, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l’Ente gestore adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 29, commi 1 e 2,
Sito esternodella l. 394/1991
e successive modificazioni e integrazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.