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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 22
(Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 12/1995 )
1. L’articolo 32 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 32
(Vigilanza nelle aree protette)
1. L’Ente di gestione esercita la vigilanza sull’area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l’osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della flora e della fauna e dell’uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione mediante:
a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di “guardaparco” per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i soggetti gestori costituiti da enti locali;
b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli enti gestori, all’esercizio di funzioni di vigilanza in riferimento a materie specificamente individuate nel provvedimento di incarico.
3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, nonché le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni esercitate da altri soggetti in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L’Ente di gestione può avvalersi della collaborazione di tali soggetti anche mediante apposite convenzioni per una migliore e coordinata azione di prevenzione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 27 della l. 394/1991
e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’Ente di gestione provvede alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di sua competenza secondo le procedure previste dalla
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniare di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il personale dipendente di cui al comma 1 riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa e giudiziaria, nel rispetto della normativa in materia e nei limiti dell’ambito territoriale dell’area protetta e del servizio assegnato. Tale personale deve essere munito di distintivo e di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardaparco, svolge il proprio servizio in divisa, salvo diverse e motivate disposizioni dell’Ente di gestione. La Giunta regionale stabilisce i modelli unificati di distintivo, dei tesserini di riconoscimento e delle divise.
6. La Giunta regionale disciplina e coordina le attività di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.