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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 20
(Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995 )
1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
Articolo 29 bis
(Attività regionale di coordinamento e indirizzo)
1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale.
2. A tal fine la Regione:
a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori;
b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all’utenza;
c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didattici, scientifici e culturali, del patrimonio tutelato attraverso:
1) l’informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e sulla biodiversità;
2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e di documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l’istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.
3. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo, la Regione formula direttive, indirizzi e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
4. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31.
5. Al fine di assicurare economie di sistema nell’organizzazione degli uffici e di impiegare personale in servizio a qualsiasi titolo nelle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), si applicano agli enti parco e agli enti gestori.
6. La Regione può attivare procedure di distacco funzionale e di comando di personale degli enti Parco e degli enti gestori presso strutture regionali al fine di potenziare le proprie attività, ottimizzare l’esercizio delle proprie funzioni in relazione alle aree protette e al loro sviluppo, coordinare unitariamente le attività degli enti Parco e gestori e contenere la spesa di personale.
Articolo 29 ter
(Strumenti di supporto)
1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione:
a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all’articolo 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette;
b) attivita collaborazioni istituzionali con la Federazione Nazionale dei Parchi e delle Aree Protette (Federparchi), l’Università, gli enti operanti nel campo della tutela ambientale o con gli enti in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l’interscambio di conoscenza ed esperienze;
c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
d) può partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale.
2. Nella predisposizione dei piani regionali per la formazione del personale sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione delle aree protette.
3. Per l’esercizio delle funzioni a essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio, di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).
4. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa e impulso della Regione, forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro, nonché per l’acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.