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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 18
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/1995 )
1. L’articolo 26 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 26
(Misure di incentivazione)
1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell’ordine, attribuita la priorità prevista all’
Sito esternoarticolo 7 della legge 394/1991
e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.
2. Le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo ambientale, agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, che ricadono all’interno delle aree protette regionali e delle relative aree contigue, se non già ricomprese nei casi di cui al comma 1, beneficiano di specifiche priorità nei bandi di finanziamento disposti dalla relativa programmazione di settore.
3. Le priorità previste ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche agli enti di gestione delle aree protette regionali.
4. Nello specifico, le priorità di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale socio-economico:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.
” .

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.