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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 12/1995 )
1.
L’
articolo 18 della l.r. 12/1995
e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 18
(Procedure di approvazione del Piano del parco)
1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32
(Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l’Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Piano, corredato da un rapporto preliminare.
2. Si applicano le disposizioni dettate dalla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni. I procedimenti di approvazione del Piano e quello relativo alla VAS si svolgono in modo integrato e contestuale senza duplicazioni di fasi.
3. Conclusa la fase di consultazione sul progetto di Piano, il Piano è adottato:
a) dal Consiglio dell’Ente parco, sentita la Comunità del parco, per i parchi gestiti dagli enti parco regionali;
b) dall’Assemblea consiliare, per i parchi gestiti da amministrazioni locali;
c) dall’organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;
d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei Siti Natura 2000 di cui alla
l.r. 28/2009
e successive modificazioni e integrazioni, acquisito il parere dei comuni interessati dai siti che non fanno parte dell’area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell’Ente di gestione di tale area.
4. Il Piano adottato è pubblicato per sessanta giorni nei siti web dell’Ente di gestione, della Regione e degli enti locali interessati ed è contestualmente depositato a libera visione del pubblico, in formato cartaceo o su supporti informatici di facile accesso, presso gli uffici dei medesimi enti. Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.
5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:
a) acquisisce il parere dell’Ente di gestione sulle osservazioni pervenute;
b) valuta le osservazioni pervenute, sulla base del parere formulato su di esse dall’Ente di gestione;
c) apporta le modifiche al Piano ritenute necessarie, in particolare in accoglimento delle osservazioni, quelle derivanti dall’esito dell’eventuale procedimento di VAS e quelle volte ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione dell’area protetta, avvalendosi a tali fini della
collaborazione del soggetto gestore;
d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l’approvazione.
6. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del Piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati.
7. La revisione integrale del Piano è effettuata almeno ogni dieci anni; il mancato aggiornamento entro tale termine non produce effetti sul Piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra variante al Piano sono approvate con le procedure definite per la sua formazione.
8. Fino all'approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive. Il regime di salvaguardia decade nei medesimi termini previsti per gli strumenti urbanistici dall’
Sito esternoarticolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.