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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 11
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 17 bis
(Contenuti del Piano dell’area protetta)
1. Il Piano prevede, in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all’articolo 20;
b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;
d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;
e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;
f) la definizione di un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il Piano, nel quale siano evidenziati gli obiettivi, i mezzi occorrenti e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, le priorità;
g) un articolato sistema di verifica e monitoraggio del Piano.
2. Il Piano rappresenta, di norma, il Piano di gestione di cui all’
Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997
delle
zone speciali di conservazione ricomprese in tutto o in parte nel parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il Piano contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni e dagli indirizzi statali e regionali dettati in materia di tutela della biodiversità.
3. Il Piano definisce, altresì, quali e in quale percentuale le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi non possono essere captate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità ivi previste.
4. Il Piano può individuare e disciplinare le aree contigue di cui all’articolo 4 bis della presente legge, fermo restando il rispetto delle intese ivi previste.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.