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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 10
1. L’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 17
(Piano dell’area protetta)
1. Il Piano dell’area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di
programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.
2. Il Piano dell’area protetta assume rispettivamente la denominazione di Piano del parco o di Piano della riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di Piano dell’area protetta regionale seguito dal nome dell’area, negli altri casi.
3. Il Piano dell’area protetta, di seguito denominato Piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadro conoscitivo, individua gli obiettivi e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento, nonché un sistema di indicatori e di monitoraggio che consenta di valutare lo stato di attuazione del Piano stesso e di assumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.
4. Il Piano vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati successivamente al Piano devono uniformare a esso le loro previsioni. Il Piano ha, inoltre, effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi che qualifica come tali. Sono fatti salvi gli effetti del Piano paesaggistico di cui all’
Sito esternoarticolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei casi in cui il Piano lo preveda, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei comuni interessati o di privati.
6. Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell’area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.