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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 26 aprile 2019

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. L’articolo 1 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello
Statuto
e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali
Sito esternodella legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria.
2. Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell’interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell’identità regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologi, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.
5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunità locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale, specie per le aree interne e disagiate.
6. La Regione promuove e partecipa all’istituzione di aree protette interregionali e nazionali.
”.

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”, della l.r. 12/1995 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come sostituisce l'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate, e come sostituisce l'articolo 14, comma 2, della l.r. 12/1995 nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo come sostituisce l'articolo 17, comma 4, della l.r. 12/1995 , nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 134 del 6 luglio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.