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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA)

Bollettino Ufficiale n. 3 del 13 marzo 2019

Art. 3
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
10 bis. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall’inadempimento degli obblighi previsti dal
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a noma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9.
10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate.
10 quater. All’irrogazione delle sanzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 288, comma 7, del d.lgs. 152/2006
e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
”.