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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2019

Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 dicembre 2018

Art. 42
(Attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di Centri per l’impiego)
1. Le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l’impiego, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)) e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuite alla Regione a decorrere dal 1° aprile 2019.
2. Dalla data del 1° aprile 2019, è trasferito alla Regione Liguria il personale di ALFA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l’impiego alla data di entrata in vigore della presente legge. (6)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

2 bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l’impiego alla data del 30 aprile 2019. (7)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

3. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni e delle attività in materia di servizi per il lavoro è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della ricognizione effettuata da ALFA entro il 15 febbraio 2019.
4. La lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.
5. La Regione provvede con apposita legge regionale al riordino delle competenze di cui al comma 1.
6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l’impiego mettono a disposizione gratuitamente, anche in convenzione tra loro, i locali sede dei medesimi, ai sensi della normativa statale vigente.
6 bis. La dotazione organica della Regione Liguria è rideterminata tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA ai sensi dei commi 2 e 2 bis. (8)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).(9)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 28 .

6 quinquies. La quota aggiuntiva di spesa di personale, di cui ai commi 2 e 2 bis, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni. (11)

Comma inserito dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 e così modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 28 .

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. (12)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

7bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 bis, quantificati in euro 1.684.355,00 (unmilioneseicentoottantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2019 e in euro 187.155,00 (centottantasettemilacentocinquantacinque/00) per l’esercizio 2020, si provvede come segue: (13)

Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4.

Anno 2019
- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:
Stato di previsione dell’entrata:
 aumento in termini di competenza e cassa di euro 754.917,50 (settecentocinquantaquattromilanovecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;
 aumento in termini di competenza e cassa di euro 229.917,50 (duecentoventinovemilanovecentodiciassette/50) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;
stato di previsione della spesa:
 aumento in termini di competenza e cassa di euro 984.835,00 (novecentoottantaquattromilaottocentotrentacinque/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 99.445,00 (novantanovemilaquattrocentoquarantacinque/00);
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 600.075,00 (seicentomilasettantacinque/00);
Anno 2020
- con le variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:
stato di previsione dell’entrata:
 aumento in termini di competenza di euro 83.883,00 (ottantatremilaottocentoottantatre/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”;
 aumento in termini di competenza di euro 25.547,00 (venticinquemilacinquecentoquarantasette/00) del Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 105 “Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo”;
stato di previsione della spesa
 aumento in termini di competenza di euro 109.430,00 (centonovemilaquattrocentotrenta/00) della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 66.675,00 (sessantaseimilaseicentosettantacinque/00);
- con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 11.050,00 (undicimilacinquanta/00).

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel Sito esternoBURL n. 1 del 23 gennaio 2019, Parte I .

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Comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 1, della presente legge che aveva introdotto il comma successivamente abrogato.

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Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 con decorrenza dal 1° dicembre 2019.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della l.r. 15/1996 .